Maxi ordinanza anti-alcol, vietato fino al 30 novembre

Il divieto non si applica in occasione di manifestazioni espressamente autorizzate od organizzate dall’amministrazione comunale e per la durata ed i luoghi dell’evento

di Gianluca Fenucci

Niente alcolici, neppure una birra o un flute di champagne. Fino al 30 novembre 2025 sarà vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o ad uso pubblico del comune di Falconara. L’ordinanza emessa ieri (lunedì 30 giugno) dalla sindaca Stefania Signorini riguarda anche aree private scoperte liberamente accessibili a chiunque e sotto i portici, site nel perimetro ricompreso dalle vie Stamura, dalla direttrice Bottego – F.lli Rosselli – Leopardi, Mameli e la linea Ferroviaria FF.SS compresi il sedime, sovrappassi e sottopassi nonché lungo la via IV Novembre e nei giardini adiacenti. Inoltre nelle piazze Martiri delle Foibe, Europa e Gramsci, in tutti gli edifici pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico.

L’ordinanza scaturisce anche dai rapporti della polizia locale che hanno rilevato violazioni per ubriachezza che hanno comportato anche l’emissione di ordini di allontanamento. Nelle zone interessate si sono verificate risse, atti di vandalismo, disturbo della quiete e bullismo tra giovani, sfociato talvolta in piccoli furti e rapine improprie quasi sempre correlati all’abuso di sostanze alcoliche. Il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete; gli episodi che si sono verificati, soprattutto nelle fasce giovanili della popolazione, possono innescare comportamenti emulativi, con conseguente aumento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, che già lamentano la lesione del loro diritto alla sicurezza e, quindi alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza urbana. Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, anche se mescolate o diluite, contenute in recipienti di vetro è valido anche in tutti i parchi pubblici urbani per tutta la giornata e fino al 30 novembre 2025. Il divieto non si applica in occasione di manifestazioni espressamente autorizzate od organizzate dall’amministrazione comunale e per la durata ed i luoghi dell’evento. Il divieto non si applica ai locali ed alle aree pubbliche, aperte al pubblico o soggette all’uso pubblico in concessione ad attività di somministrazione, produzione o commercio di generi alimentari nei soli limiti in cui sia ammesso il consumo sul posto.

Anche nell’area demaniale marittima compresa tra il mare e la linea ferroviaria costiera dal confine comunale con Ancona fino allo stabilimento API, comprese le infrastrutture ferroviarie e marittime quali sottopassi, cavalcavia, moli e scogliere e nell’area demaniale marittima compresa tra la foce del fiume Esino ed il confine con il comune di Montemarciano è in vigore il divieto di vendita per asporto, detenzione, introduzione, cessione e consumo di bevande di qualsiasi genere in recipienti di vetro e il divieto di vendita per asporto, detenzione, introduzione, cessione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Il divieto non si applica, esclusivamente agli operatori economici, enti od associazioni aventi sede o unità locale nell’area suddetta ed autorizzati alla somministrazione e vendita al pubblico o ai propri soci.

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