Maresciallo diventa padre ma il trasferimento gli viene negato: no confermato dal Tar

Maresciallo dell’Esercito chiede trasferimento per seguire il figlio appena nato, ma il Tar delle Marche respinge il ricorso.

Le esigenze operative del reparto prevalgono sul diritto alla vicinanza familiare

Diventa padre e chiede di essere temporaneamente trasferito più vicino alla propria famiglia per poter seguire il figlio appena nato. Ma la richiesta non viene accolta dall’Esercito e il Tar delle Marche conferma il diniego, ritenendo prevalenti le esigenze operative del reparto di appartenenza. Al centro della vicenda c’è un maresciallo trentenne, sottufficiale in servizio al 28° Reggimento “Pavia” di Pesaro, unità della Brigata Informazioni Tattiche dell’Esercito specializzata nelle comunicazioni operative e nelle attività di intelligence.

Dopo la nascita del figlio, il militare aveva chiesto di essere assegnato per un periodo di tre anni a Pescara, città dove vive la sua famiglia, facendo riferimento alle norme che prevedono agevolazioni per i genitori lavoratori. L’obiettivo era quello di potersi avvicinare temporaneamente a casa per seguire il bambino nei primi anni di vita. La richiesta, però, è stata respinta dallo Stato Maggiore. Secondo l’amministrazione militare, il reparto pesarese rappresenta l’unica struttura dell’Esercito dotata di quelle specifiche competenze e si trova già in una situazione di carenza di personale, con tre posti vacanti proprio nella specializzazione ricoperta dal maresciallo.

Proprio per questo motivo il suo profilo professionale è stato definito “infungibile”, cioè non sostituibile con altro personale disponibile. In altre parole, la sua presenza sarebbe ritenuta indispensabile per garantire la continuità delle attività operative del reparto.

Di fronte al rifiuto, il maresciallo – assistito dall’avvocato Michela Scafetta – ha deciso di rivolgersi al Tar delle Marche. Nel ricorso sono state sollevate diverse questioni, tra cui la presunta violazione delle norme a tutela della genitorialità, dei diritti del minore e del principio di proporzionalità tra le esigenze organizzative dell’amministrazione e quelle familiari del militare.

Con una sentenza depositata l’11 marzo, la prima sezione del tribunale amministrativo ha però respinto il ricorso, ritenendo che, in questo caso, le esigenze operative del reparto abbiano carattere eccezionale e debbano prevalere sulla richiesta di trasferimento. I giudici hanno inoltre escluso la possibilità di un impiego alternativo nella sede di Pescara con mansioni di sistemista informatico. Secondo il Tar, quel ruolo risulta già coperto e non risponde in modo adeguato al profilo professionale del sottufficiale.

La sentenza ha stabilito la compensazione delle spese legali tra le parti. Intanto la difesa sta valutando la possibilità di impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato“La tutela della famiglia e dell’interesse del minore è un valore costituzionale primario e non secondario”, ha commentato l’avvocato Scafetta, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale

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